Premessa: Le informazioni rappresentano una risorsa vitale per qualsiasi azienda. La distruzione, la compromissione o l’accesso non autorizzato al patrimonio informativo aziendale può causare danni elevatissimi al business, fino a comprometterne la sopravvivenza stessa, come dimostrano alcuni degli eventi e degli scandali più eclatanti degli ultimi anni (frodi finanziarie, spionaggio industriale, falsificazioni dei dati di bilancio, intercettazioni non autorizzate, ecc.).
L’Information Security o sicurezza delle Informazioni, è l’insieme delle misure di natura tecnologica, organizzativa e legale, volte ad impedire o comunque ridurre al minimo i danni causati da eventi intenzionali (crimini, frodi) o non intenzionali (errori umani, fenomeni naturali) che violano la confidenzialità, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità del patrimonio informativo aziendale, indipendentemente dal modo in cui tali informazioni siano comunicate e dal supporto fisico sul quale siano custodite.
COSA FACCIAMO
Aiutiamo i nostri clienti a migliorare la Sicurezza dei Sistemi Informatici aziendali e li supportiamo nella preparazione degli adeguamenti normativi richiesti in ambito sicurezza.
IN SINTESI L’APPROCCIO DEVE ESSERE
Strategico: definendo i principi e linee guida per il governo del rischio informatico;
Organizzativo: definendo la struttura organizzativa (gerarchica e funzionale), con l’attribuzione di ruoli e responsabilità, classificando e mappando i processi operativi aziendali e le risorse, definendo i processi per il governo del rischio e la gestione della sicurezza informatica;
Infrastrutturale: identificando e adottando tecnologie e soluzioni per il governo del rischio e la gestione della sicurezza informatica.
Premessa: è bene ricordare che voci e immagini sono considerati dati personali, ove essi forniscano informazioni su un individuo rendendolo, anche se indirettamente identificabile.
La direttiva 95/46/CE, nata ancor prima del d.lgs. 196/03, garantisce la protezione della vita privata nonché la tutela più ampia dei dati personali relativamente alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
Negli ultimi anni gli organismi pubblici e privati in Europa hanno fatto sempre maggior ricorso ai sistemi di acquisizione delle immagini. Tale circostanza ha suscitato un acceso dibattito tanto a livello comunitario quanto a quello dei singoli Stati membri, al fine di identificare presupposti e restrizioni applicabili all'installazione di attrezzature di videosorveglianza, nonché le necessarie garanzie per le persone interessate.
La direttiva stessa evidenzia come l'utilizzo di un sistema di videoregistrazione può essere effettivamente obbligatoria, sulla base di disposizioni specifiche degli Stati membri.
In riferimento al d. lgs. 196/03, le immagini devono essere trattate lealmente e lecitamente per finalità determinate, esplicite e legittime. Le immagini devono essere utilizzate conformemente al principio che i dati debbono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti al trattamento stesso e compatibili con tali finalità.
Essi vanno conservati per un periodo limitato da un giorno ad un massimo di una settimana.
Un numero limitato di persone fisiche (da specificare) deve poter visualizzare o accedere alle immagini registrate. In alternativa la richiesta di accesso ai dati di una persona interessata, può venire anche tramite un ordine legale emesso da una autorità di polizia o giudiziaria, per la scoperta e l’indagine di atti criminali.
Ove la videosorveglianza sia destinata unicamente ad evitare, scoprire e controllare infrazioni, la soluzione dell' utilizzazione di due chiavi di accesso una detenuta dal responsabile del trattamento e l'altra dalla polizia potrebbe essere utile per garantire che le immagini siano viste soltanto dal personale di polizia e da nessun altro personale non autorizzato.
L’art. 4 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), detta invece regole ben precise riguardo l’installazione degli apparati di controllo elettronico.
L’installazione va concordata con le rappresentanze sindacali aziendali presenti nell’impresa che intende introdurre l’apparecchiatura di controllo. In mancanza delle rappresentanze sindacali, si deve ricorrere all’autorizzazione da richiedere all’Ispettorato del Lavoro Territoriale.
Qualora il datore di lavoro non raggiunga l’intesa con i sindacati o non ottenga la predetta autorizzazione, si espone oltre che al ricorso del singolo lavoratore sottoposto a controlli, al ricorso per repressione di condotta anti-sindacale.
La fornitura di informazioni, ad esempio solo attraverso un simbolo, non è ritenuta sufficiente.
Ai sensi di tali regolamentazioni, l'installazione e l'uso di televisioni a circuito chiuso e attrezzature simili di sorveglianza devono essere autorizzati preventivamente da un ente amministrativo, il quale è rappresentato dall'autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Ad autorizzazione ottenuta, procedere con l’installazione degli apparati, o riattivazione, nonché alla redazione ed alla divulgazione dei documenti sopra descritti verso il personale o gli enti interessati.
Da 1 a 5 dipendenti e collaboratori
+ Videosorveglianza*
+ Dati Sensibili
Da 1 a 5 dipendenti e collaboratori Aggiornamento Annuale
+ Videosorveglianza* Aggiornamento Annuale
+ Dati Sensibili Aggiornamento Annuale
Da 6 a 20 dipendenti e collaboratori
+ Videosorveglianza*
+ Dati Sensibili
Da 6 a 20 dipendenti e collaboratori Aggiornamento Annuale
+ Videosorveglianza* Aggiornamento Annuale
+ Dati Sensibili Aggiornamento Annuale
Da 21 a 50 dipendenti e collaboratori
+ Videosorveglianza*
+ Dati Sensibili
Da 21 a 50 dipendenti e collaboratori Aggiornamento Annuale
+ Videosorveglianza* Aggiornamento Annuale
+ Dati Sensibili Aggiornamento Annuale
Da 51 a 100 dipendenti e collaboratori
+ Videosorveglianza*
+ Dati Sensibili
Da 51 a 100 dipendenti e collaboratori Aggiornamento Annuale
+ Videosorveglianza* Aggiornamento Annuale
+ Dati Sensibili Aggiornamento Annuale
* Comprensivo di autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro